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venerdì 23 settembre 2011

Visita medico sportiva per il rilascio dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Anche per i nostri giovani campioni è giunta l'ora di buttarsi nella mischia dell'attività sportiva agonistica.
Ecco una breve sintesi sulla visita medica necessaria per ottenere la certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica.


·         E' OBBLIGATORIA PER LEGGE (D.M. 18.2.82 e successive integrazioni)
·         E' GRATUITA per i disabili ed i minori di 18 anni di età appartenenti a Società Sportive affiliate ad una Federazione del CONI.


CHI STABILISCE L'ETA' UTILE PER L'ATTIVITA' AGONISTICA?

Sono le Federazioni Sportive che stabiliscono le modalità e l'età per effettuare la visita di idoneità sportiva agonistica. L'età varia da sport a sport.



ETA' D'INGRESSO (alcuni esempi):

Ø  a 7 anni: tennis tavolo, pattinaggio artistico, moto minicross,.......

Ø  a 8 anni: nuoto, ginnastica, bocce, Karting, pattinaggio su ghiaccio......

Ø  a 9 anni: sci (alpino e nordico), vela, tiro con l'arco, canottaggio.......

Ø  a 10 anni: tennis, taekwondo, hockey su prato......

Ø  a 12 anni: calcio, pallacanestro, pallavolo, atletica leggera, rugby, judo.......

Ø  a 14 anni: tiro a volo, moto enduro, cross, trial, velocità, pugilato.......



CHI RICHIEDE LA VISITA MEDICO SPORTIVA?

Salvo precise norme delle Federazioni Sportive di appartenenza, la richiesta di visita medico sportiva, per il rilascio dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica, deve essere formulata dal Presidente della Società di appartenenza dell'atleta, secondo il fac-simile di cui all'allegato 2 della Circolare del Ministero della Sanità n. 7 del 31/1/83 di applicazione del D.M. 18/2/82.



MODALITA’ DELLA VISITA MEDICO SPORTIVA

E’ effettuata seguendo precise norme di legge sia Nazionali(D.M.del 18.2.1982; D.M. del 28. 2.1983; D.M. del 28/11/2003; D.P.R. del 22/7/1996) che Regionali.

La visita clinica e la valutazione globale degli accertamenti nonchè l'atto certificatorio devono essere effettuati nelle sedi autorizzate esclusivamente e personalmente dallo specialista in medicina dello sport (operante all'interno di studi medici, ambulatori, centri, istituti in possesso di precisi requisiti di organizzazione, strutture ed attrezzatura in rapporto alla tipologia delle visite che s'intende effettuare in base ai protocolli previsti dai D.M. 18/2/82 e 4/3/93), in quanto tale attività, avendo quale suo adempimento conclusivo la redazione di una certificazione con valore medico legale, comporta la riconduzione in capo al professionista delle eventuali conseguenze giuridiche derivanti dalla redazione del certificato.

La Regione Veneto ha istituito un'anagrafe degli specialisti abilitati al rilascio di certificazioni di idoneità (o non idoneità) alla pratica sportiva assegnando ad ognuno un codice identificativo regionale.